Può succedere che l’operatore economico commetta un errore di scritturazione nel compilare l’offerta in una gara telematica, per esempio invertendo il punto con la virgola nell’indicazione di una somma.
Quali possono essere le conseguenze di tale errore: esclusione dalla gara telematica per inammissibilità dell’offerta o correzione automatica dell’errore da parte della stazione appaltante?
Il caso
Due società, che avevano partecipato alla gara telematica indetta dalla Provincia di Salerno per l’affidamento dei lavori di manutenzione di un tratto di strada provinciale, erano state escluse dalla gara telematica medesima, in quanto – per effetto dell’errore di scritturazione commesso nel mettere un punto invece della virgola – la cifra percentuale indicata a ribasso aveva reso le rispettive offerte inammissibili.
Il TAR di Salerno, in prima istanza, aveva giudicato legittima l’esclusione, ritenendo che non si trattasse di un errore evidente e univoco e che la stazione appaltante non potesse intervenire, comunque, in correzione per il principio di immodificabilità dell’offerta.
Il Consiglio di Stato, sez. V, con la sentenza n. 1034 del 30.01.2023 n. 1034, ha ribaltato la decisione del TAR di Salerno dichiarando l’illegittimità dell’esclusione dalla gara telematica in quanto era evidente che l’inversione tra punto e virgola costituiva un mero errore materiale, facilmente correggibile da parte della stazione appaltante.
I rilievi del Consiglio di Stato
Secondo l’orientamento espresso dal Consiglio di Stato, in conformità a quanto affermato da univoca giurisprudenza, l’errore materiale che non inficia l’offerta del concorrente deve sostanziarsi in un mero refuso materiale riconoscibile subito dalla lettura del documento d’offerta e la sua correzione deve consistere nella mera riconduzione della volontà (erroneamente) espressa a quella, diversa, inespressa ma chiaramente desumibile dal documento, senza l’ausilio di fonti esterne.
Nel caso di specie, il Consiglio di Stato ha ritenuto di essere in presenza di un evidente errore di scritturazione, la cui riconoscibilità era conseguenza della constatazione che l’offerta economica telematica delle concorrenti, apportandovi il ribasso erroneamente indicato, sarebbe stata irrealistica e contraria, non solo (e non tanto) ai contenuti della restante documentazione di gara dalle stesse depositate, ma alla logica stessa della gara d’appalto, in quanto si sarebbe trattato di offerte destinate a soccombere anche nel caso di mancata partecipazione di altri concorrenti.
Il refuso, oltre che riconoscibile, era agevolmente emendabile mediante la sostituzione del punto con la virgola (e viceversa), in modo da rendere i ribassi leggibili nella misura percentuale del tutto congrua e coerente con i documenti depositati nella gara telematica.
L’esclusione delle due concorrenti, pertanto, era illegittima, anche se disposta dal sistema informatico (piattaforma SAT) “in automatico per offerta economica non valida”.
L’automatismo del sistema di gestione digitale della gara non può certo prevalere sul potere-dovere della stazione appaltante di correggere gli errori materiali evidenti ictu oculi, anche se non segnalati dal “sistema”.
In conclusione
Pertanto, gli errori materiali di scritturazione dell’offerta in una gara telematica, ove immediatamente riconoscibili ed emendabili senza la necessità di avvalersi di atti chiarificatori o integrativi dell’offerta presentata in gara, devono essere corretti dalla stazione appaltante, ciò anche se non segnalati dal sistema di gestione digitale della gara.
L’automatismo del sistema di gestione digitale della gara non esonera la stazione appaltante dal potere – dovere di correggere gli errori materiali evidenti a prima vista, poiché in tali casi la correzione, volta a ricondurre all’effettiva volontà dei concorrenti tutte le offerte presentate nella gara telematica, garantisce la par condicio tra i partecipanti.