Gli obblighi incombenti su exchangers e wallet provider
Ad oggi non esiste nel nostro ordinamento una norma che punisca in modo specifico il riciclaggio digitale.
Attualmente, dunque, le norme a cui è necessario fare riferimento sono il D. Lgs. 231/2007, come modificato dal D.Lgs. 90/2017, di recepimento della IV Direttiva antiriciclaggio 849/2015/UE, e dal D. Lgs. 125/2019, di recepimento della V Direttiva antiriciclaggio n. 843/2018/UE.
Il D. Lgs. 231/2007 impone a determinati soggetti, quale strumento repressivo dell’antiriciclaggio, diversi oneri, tra i quali:
1. l’obbligo di identificare i clienti;
2. l’obbligo di conservare la documentazione relativa alle operazioni;
3. l’obbligo di segnalare le operazioni sospette.
Tenuto conto del dilagare del fenomeno delle valute virtuali, il legislatore comunitario prima e quello nazionale poi, sono intervenuti sul punto a più riprese andando ad estendere la disciplina di cui al D.Lgs. 231/2007 all’ambiente digitale. Infatti,
a) attraverso il D.Lgs. n. 90/2017, di recepimento della IV Direttiva antiriciclaggio 849/2015/UE, da un lato:
· viene definito il significato di “valuta virtuale” come la “rappresentazione digitale di valore, non emessa da una banca centrale o da un’autorità pubblica, non necessariamente collegata a una valuta avente corso legale, utilizzata come mezzo di scambio per l’acquisto di beni e servizi e trasferita, archiviata e negoziata elettronicamente” e di
· “prestatore di servizi” come “ogni persona fisica o giuridica che fornisce a terzi, a titolo professionale, servizi funzionali all’utilizzo, allo scambio, alla conservazione di valuta virtuale e alla loro conversione da ovvero in valute aventi corso legale”;
e, dall’altro lato, viene estesa la normativa antiriciclaggio ai c.d. exchangers (operatori non finanziari) ovvero ai “prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale, limitatamente allo svolgimento dell’attività di conversione di valute virtuali da ovvero in valute aventi corso forzoso” e imposto loro l’iscrizione nel registro dei cambiavalute tenuto dall’Organismo degli Agenti e dei Mediatori ex art. 128 del TUB.
b) attraverso il D.Lgs. 125/2019, di recepimento della V Direttiva antiriciclaggio n. 843/2018/UE, vengono estesi gli obblighi antiriciclaggio anche ai c.d. “wallet providers” ovvero alle persone fisiche o giuridiche che forniscono “a terzi, a titolo professionale, anche online, servizi di salvaguardia di chiavi crittografiche private per conto dei propri clienti, al fine di detenere, memorizzare e trasferire valute virtuali”
Alla luce di quanto sopra, dunque, sia gli exchangers sia i wallet providers hanno attualmente l’obbligo di:
1. identificare i clienti;
2. conservare la documentazione relativa alle operazioni;
3. segnalare le operazioni sospette,
e, astrattamente, posso incorrere, in caso di violazioni di tali doveri, in una responsabilità omissiva per riciclaggio, responsabilità tuttavia che potrà essere contestata loro solo qualora vi sia la consapevolezza della provenienza delittuosa, la consapevolezza che tramite quella transazione si sta compiendo un delitto e la volontà di concorrervi.