Decalogo dell’eredità digitale

L’EREDITA’ DIGITALE SPIEGATA IN 10 PUNTI

1. Che cos’è l’eredità digitale?

Con il termine eredità digitale si è soliti indicare il complesso dei lasciti digitali di un soggetto al cui contenuto, custodito in supporti fisici o virtuali, è possibile accedere spesso solo attraverso delle credenziali.

2. Da cosa è composto il patrimonio ereditario digitale di una persona?

Il patrimonio digitale di una persona può essere composto da:

· corrispondenza elettronica (e-mail)

· immagini (.jpg, jpeg, .bmp, ecc.)

· video (.mp4, .avi, ecc.)

· documenti informatici di testo (.doc, .pdf, .txt, ecc.)

· beni digitali compravenduti on-line (non in licenza)

· programmi per elaboratore

· e-books

· nomi a dominio

e, in generale, qualsiasi “dato” che sia stato creato dal defunto o su cui lo stesso poteva vantare un diritto di proprietà esclusivo e assoluto, a prescindere dalla sua incorporazione (o incorporabilità) su un supporto di memorizzazione fisico o virtuale

3. Cosa succede se non pianifico la mia eredità digitale?

Se i miei eredi non conoscono le password di accesso ai miei dispositivi di memoria o alle mie cartelle, il mio patrimonio sarà disperso e nulla potrà essere loro trasferito.

Un paio di esempi:

· le fotografie di famiglia, i video, i miei pensieri memorizzati sul mio personal computer non giungeranno ai miei figli, ai miei nipoti, ecc.

· le mie criptovalute non potranno essere trasferite ai miei eredi.

4. Come posso pianificare la mia eredità digitale?

Non c’è uno strumento specifico.

Ad oggi si devono utilizzare istituti giuridici già presenti nell’ordinamento, ovvero:

· il testamento

· il legato (di password)

· l’esecutore testamentario

· il contratto di mandato post mortem exequendum

5. Perché non posso utilizzare solamente il testamento olografo e il legato di password? Perchè non è consigliabile nominare un esecutore testamentario?

Le ragioni sono diverse:

a) scrivere la password su un pezzo di carta non è sicuro in quanto chiunque potrebbe rinvenirla e utilizzarla illecitamente;

b) il testamento olografo e il legato in esso contenuto dovranno essere pubblicati e, quindi, la password sarà conosciuta dal notaio, dai testimoni, dai chiamati all’eredità e da chiunque accedesse al testamento pubblicato.

c) nominare uno o più esecutori testamentari non è consigliabile perché la/e persona/e di fiducia designata/e come esecutore testamentario potrebbe/ro non voler o poter accettare l’incarico.

6. Cos’è il mandato post mortem exequendum? Ha dei limiti?

Il mandato post mortem è un contratto in forza del quale un soggetto, detto mandatario (ovvero la persona di fiducia) si obbliga, nei confronti di un altro soggetto, detto mandante (ovvero il futuro defunto), a compiere determinanti atti giuridici per conto di quest’ultimo dopo la sua morte.

Limite: i beni patrimoniali non potranno essere oggetto di trasferimento attraverso il mandato post mortem exequendum, a meno che l’attribuzione patrimoniale non si sia già perfezionata con il mandante in vita o il trasferimento non sia “confermato” con il testamento (in tal caso il titolo del trasferimento non sarà il contratto di mandato, bensì il testamento).

7. Cosa significa bene di natura patrimoniale? e NON patrimoniale?

I beni a contenuto patrimoniale sono beni che si caratterizzano per il loro valore economico intrinseco e la correlata facoltà di utilizzazione economica che essi attribuiscono al titolare.

Si pensi, ad esempio, ai seguenti beni:

· le criptovalute

· i programmi per elaboratore (software) scritti da un programmatore;

· le fotografie digitali fatte da un fotografo professionista;

· i progetti di un architetto disegnati attraverso programmi per la progettazione;

· gli studi relativi a invenzioni brevettabili;

· i video registrati o montati da un filmmaker;

· i nomi a dominio;

· i beni digitali acquistati on-line;

· le opere dell’ingegno create con strumenti digitali.

I beni a contenuto NON patrimoniale (o personale o familiare) sono i beni che sono suscettibili di essere valutati soltanto nella loro rispondenza a interessi individuali, familiari, affettivi o sociali.

Ad esempio:

· le memorie personali redatte su documento informatico di testo;

· i ritratti fotografici digitali;

· i filmati di famiglia in formato digitale;

· i ricordi digitali in generale;

Tra questi, sono comprese le corrispondenze via e-mail e, in generale, le conversazioni elettroniche private alle quali è connaturata un’esigenza di tutela della riservatezza che ne complica l’acquisizione del possesso e la trasferibilità.

8. Come posso far valere i miei diritti di erede verso un social network o fornitore di un servizio e-mail (o in generale in caso di account) per avere i dati del defunto?

La norma che, più di tutte, si rivela efficace per entrare in possesso dei beni digitali ereditari è, qualora risulti applicabile la legge italiana, l’art. 2 terdeciesdel D. Lgs. n. 196/2003, come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018, titolato “Diritti riguardanti le persone decedute”.

L’art. 2 terdecies consente di ottenere ex art. 15 del GDPR l’accesso non solo a tutti i dati anagrafici del defunto, bensì a tutte le informazioni allo stesso riconducibili “memorizzate” dal titolare del trattamento e, dunque, tutte le foto digitali, i video, le conversazioni, le registrazioni, i podcast, i file di testo.

9. Come faccio ad accedere ad un personal computer, un telefono o un tablet appartenuto al defunto di cui non conosco la password?

Se non voglio compromettere il contenuto oggetto di eredità, devo rivolgermi NON ad un semplice tecnico, ma ad un informatico forense che applichi le tecniche di polizia giudiziaria per accedervi.

10. Perché devo rivolgermi ad un professionista per pianificare la mia successione? Devo andare da un notaio?

Devi rivolgerti ad un professionista perché:

– pianificare la propria successione digitale può essere complesso

– non basta il testamento olografo

– il mandato post mortem exequendum è sempre un atto complesso da scrivere

Non devi andare necessariamente da un notaio.

Però è necessario rivolgersi ad un professionista che abbia una preparazione e una competneza non solo di diritto delle successioni, ma anche di diritto delle nuove tecnologie