DURF: quando serve il certificato di regolarità fiscale

Il Documento Unico di Regolarità fiscale è stato introdotto dall’art. 17-bis del D. Lgs. 241/1997, come modificato dalla Legge 157/2019, quale nuovo adempimento per committenti, appaltatori e subappaltatori e dal 1° ottobre 2024 figura tra i requisiti per ottenere la patente a crediti.

Presupposti di applicabilità della norma

La circolare n.1/2020 dell’Agenzia delle Entrate chiarisce i presupposti di applicabilità del comma 1 dell’articolo 17-bis, ossia che:

  • l’affidamento riguardi il compimento di un’opera o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore ad euro 200.000;
  • l’affidamento avvenga tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati;
  • i contratti siano caratterizzati da:
  • prevalente utilizzo di manodopera;
  • prestazione svolta presso le sedi di attività del committente;
  • utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente o ad esso riconducibili in qualunque forma.

La circolare è consultabile al link:

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2338359/CIRCOLARE+N.+1+2020.pdf/328aafe6-3aa5-8da7-836b-6bb70de6d78b

Obblighi previsti dalla norma

L’art. 17- bis del D. Lgs. 241/1997 prevede l’obbligo:

  • per il committente di richiedere all’impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute trattenute dall’impresa appaltatrice ai lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio;
  • per l’impresa appaltatrice o affidataria e le imprese subappaltatrici di trasmettere al committente (per le imprese subappaltatrici, anche all’impresa appaltatrice), entro i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento delle ritenute:
  • modelli F24 relativi al versamento delle ritenute;
  • un elenco di tutti i lavoratori, identificati tramite codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell’esecuzione di opere o servizi affidati dal committente, con il dettaglio delle ore di lavoro, dell’ammontare della retribuzione corrisposta e il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di ciascun lavoratore.

In alternativa alla trasmissione di tali documenti, le imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici possono il Documento Unico di Regolarità Fiscale, rilasciato dall’’Agenzia delle Entrate.

Requisiti per ottenere il DURF

Per ottenere il DURF, l’impresa deve:

  • essere in attività da almeno tre anni e in regola con gli obblighi dichiarativi;
  • aver eseguito, nel corso dei periodi d’imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio, complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dell’ammontare dei ricavi o dei compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;
  • non avere iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori a 50.000 euro, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non avere provvedimenti di sospensione. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano per le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.

Come si richiede il DURF

L’istanza per il rilascio del certificato di regolarità fiscale deve essere presentata all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente tramite l’apposito modello:

  • mediante il servizio consegna documenti e istanze presente nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate;
  • mediante consegna diretta all’Ufficio territoriale competente. In questo caso l’Ufficio rilascia la relativa ricevuta;
  • mediante raccomandata all’Ufficio territoriale competente;
  • mediante posta elettronica certificata.

I grandi contribuenti devono, invece, inoltrare la richiesta esclusivamente alla Direzione regionale territorialmente competente.

In seguito alla richiesta, l’Agenzia delle Entrate può emettere un DURF positivo (quando siano rispettati i vari requisiti) o un DURF negativo con esplicita evidenza dei requisiti mancanti.

Il certificato è disponibile dal terzo giorno lavorativo di ogni mese e ha validità di 4 mesi.

Le modalità di rilascio del DURF sono consultabili al seguente link:

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/certificato-di-sussistenza-dei-requisiti-per-imprese-appaltatrici/come-ottenere-il-certificato

Cosa succede se non si ha il DURF

Non avere il DURF, o avere un DURF negativo, comporta l’applicabilità di tutti gli obblighi e i controlli previsti a carico del committente dall’art. 17 – bis del D. Lgs. 241/1997.

Il committente, inoltre, deve sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati dall’impresa appaltatrice/affidataria fino a concorrenza del 20% del valore complessivo dell’opera/servizio (o per un importo pari all’ammontare delle ritenute non versate in caso di:

  • mancata ottemperanza all’obbligo di trasmissione delle deleghe di pagamento o delle informazioni relative ai lavoratori impiegati;
  • omesso o insufficiente versamento delle ritenute rispetto alle risultanze della documentazione trasmessa;
  • in caso di omessa comunicazione al committente (tramite il DURF) della sussistenza, nell’ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza prevista per il versamento delle ritenute, dei requisiti richiesti.

L’assenza del DURF, nei casi in cui sia prescritto, comporta l’impossibilità di avere la patente a crediti e, quindi, di operare in cantiere.