Il testamento è il fondamento e il confine dell’attività devoluta dal testatore all’esecutore testamentario.[1] È invero il testatore, nella sua ampia autonomia, a decidere quali poteri conferire all’esecutore, quali poteri ampliare o comprimere e, dunque, ad individuare i limiti del suo incarico.
I compiti che possono essere conferiti all’esecutore testamentario possono riguardare sia disposizioni a titolo particolare sia disposizioni a titolo universale e possono avere contenuto patrimoniale o non patrimoniale.
Il testatore sarà dunque libero di conferire all’esecutore il compito di curare le disposizioni di ultima volontà del de cuius (ex art. 703, co.1, c.c.) e di amministrare la massa ereditaria o limitarsi a conferirgli il solo compito di controllare che le sue ultime volontà siano rispettate.[2]
La sola eccezione all’autonomia del testatore è da rinvenirsi nei limiti imposti dagli artt. da 700 a 712 c.c.. Il testatore non potrà, pertanto, a titolo esemplificativo:[3]
fissare una durata del possesso superiore a quella dettata dall’art. 703, co.3, c.c.;
esonerare l’esecutore dal dovere di diligenza;
esonerare l’esecutore dall’obbligo di apposizione dei sigilli;
esonerare l’esecutore dall’obbligo dell’inventario;
esonerare l’esecutore dal presentare il rendiconto;
esonerare l’esecutore dalla responsabilità per la sua gestione;
impedire all’esecutore di intraprendere azioni giudiziarie ex art. 704 c.c.;
impedire all’esecutore la consegna all’erede dei beni non necessari all’ufficio;
apportare cambiamenti alle disposizioni testamentarie.
In ogni caso, a seconda che il testatore abbia deciso di conferire all’esecutore il compito di amministrare la massa ereditaria o meno, si possono individuare due categorie di esecutori testamentari: quelli con potere di amministrare la massa ereditaria e quelli che ne sono privi.
I poteri dell’esecutore testamentario che sia privo di poteri di amministrazione sono:
potere di vigilanza e controllo sull’attuazione delle disposizioni di ultima volontà[4];
adempimento degli obblighi fiscali (dichiarazione dei redditi, dichiarazione di successione, variazione Iva) e previdenziali (pagamento di dipendenti, ecc.)
la divisione dei beni ereditari tra gli eredi
apposizione di sigilli e obbligo d’inventario
richiedere l’adempimento delle disposizioni testamentarie (disposizioni modali, a favore dell’anima o a contenuto non patrimoniale)[5]
I poteri dell’esecutore testamentario che sia invece dotato dei poteri di amministrazione sono, oltre a quelli previsti nel caso l’esecutore sia privo di tali poteri, i seguenti:
la presa di possesso (rectius, detenzione)[6] dei beni ereditari e la consegna dei beni non necessari all’ufficio;
l’adempimento dei legati;
il pagamento dei debiti ereditari;
gli atti di alienazione dei beni ereditari;
la legittimazione processuale;
conservare la qualità e la quantità della massa ereditaria
Inoltre, l’esecutore testamentario potrà essere dotato di tutti quegli ulteriori poteri che il testatore gli avrà conferito con il testamento.
[1] Di Marzio, Gli esecutori testamentari, cit., p. 1211.
[2] Natoli, L’amministrazione dei beni ereditari, cit., p. 332; Manca, Degli esecutori testamentari, cit., p. 639.
[3] Cuffaro, Gli esecutori testamentari, cit., p. 363.
[4] Bonilini, Degli esecutori testamentari, cit., p. 251.
[5] Musolino, L’esecutore testamentario. Profili sostanziali e procedurali, cit., p. 379.
[6] Bonilini, Degli esecutori testamentari, cit., p. 323; Musolino, L’esecutore testamentario. Profili sostanziali e procedurali, cit., p. 379.