Questo articolo si pone l’obiettivo di chiarire quali siano i poteri che l’ordinamento riconosce al chiamato all’eredità, ovvero a colui che è stato chiamato a subentrare nei rapporti con il defunto, ma che non ha ancora accettato o rinunciato all’eredità.
1. I poteri del chiamato all’eredità
L’art. 460 c.c. attribuisce al chiamato all’eredità determinati poteri finalizzati alla conservazione e alla salvaguardia del patrimonio ereditario.
Invero, il chiamato all’eredità può:
a. esercitare le azioni possessorie a tutela dei beni ereditari, senza bisogno di materiale apprensione;
b. compiere atti di vigilanza, conservativi e di amministrazione temporanea[1];
c. alienare i beni che non si possono conservare o la cui conservazione importa grave dispendio, previa autorizzazione da parte dell’Autorità Giudiziaria.
Gli atti che il chiamato può compiere comprendono, dunque, in sostanza qualunque attività materiale o giuridica che tenda alla conservazione dei beni ereditari e della qualità di erede.
Proprio in ragione della finalità perseguita[2], l’esercizio di tali attività non implica mai accettazione tacita dell’eredità.[3]
I poteri di cui all’art. 460 c.c. sono attribuiti solo al chiamato (possessore o non possessore) a titolo universale e continuatore della persona del defunto, non al successore a titolo particolare né al chiamato nell’usufrutto dell’intero patrimonio ereditario o di una sua quota.[4]
Inoltre, tali poteri spettano ai soli chiamati all’eredità in primo odine, in quanto tutti gli altri soggetti, non essendo titolari di una delazione attuale, non avrebbero il diritto di accettare.[5]
1.1. Le azioni possessorie
L’art. 460, co. 1, c.c. attribuisce, altresì, al chiamato all’eredità il diritto di prendere possesso dei beni materiali facenti parte del patrimonio del de cuius e, quindi, di esercitare le relative azioni, e cioè:
a) l’azione di reintegrazione (art. 1168 c.c.): qualora il chiamato venga privato violentemente o occultamente della disponibilità di una cosa, può chiedere al giudice di essere reintegrato nel possesso della medesima.
L’azione di reintegrazione mira a recuperare il possesso di un bene.
Uno dei casi in cui il chiamato potrà trovarsi spesso a dover esercitare l’azione di reintegrazione sarà quello in cui altri co-chiamati all’eredità gli impediscano di godere di un determinato bene (ad esempio, non gli consegnino le chiavi di un immobile). In tale caso il chiamato potrà esercitare l’azione di reintegrazione, tenuto conto del fatto che il comportamento del chiamato che impedisce il godimento di un bene parte del compendio ereditario è considerato atto di spoglio.[6]
b) l’azione di manutenzione (art. 1170 cc.): qualora il chiamato sia stato molestato nel possesso di un immobile appartenente al de cuius, o nel possesso di un diritto reale sopra detto immobile o di un’universalità di mobili, questi ha possibilità di chiedere la manutenzione del possesso medesimo.
L’azione di manutenzione mira a mantenere la situazione possessoria invariata e può essere esperita anche qualora sussista il solo pericolo di molestia.
c) la denuncia di nuova opera[7] (art. 1171 c.c.): quando il chiamato abbia ragione di temere che da una nuova opera da altri intrapresa sulla proprietà oggetto del patrimonio ereditario o sul fondo vicino possa derivare un danno alla cosa che forma oggetto del proprio diritto o del proprio possesso, può chiedere un provvedimento di sospensione di tale opera, sempre che questa però non sia terminata e non sia trascorso più di un anno dal suo inizio.
d) la denuncia di danno temuto[8] (art. 1172 c.c.): quando il chiamato ha ragione di temere che da una o più opere già esistenti (un edificio, un albero, una piantagione, ecc.) che sovrasti l’oggetto del suo diritto, possa derivare pericolo di un danno grave e prossimo, può agire in sede giudiziaria al fine di ottenere un provvedimento che ponga rimedio a tale situazione.
Le suddette azioni possono essere esercitate non solo a tutela dei beni di cui il de cuius era proprietario, ma altresì dei beni che questi possedeva senza esserne proprietario.[9] Dunque, anche nei casi di semplice detenzione a titolo di custodia o di affidamento temporaneo.[10]
Inoltre, nel caso di più chiamati, ciascuno di essi potrà agire sempre disgiuntamente[11] dagli altri, non essendo configurabile un litisconsorzio necessario tra i chiamati all’eredità.
È opportuno sottolineare che legittimato a proporre le azioni possessorie è il solo chiamato all’eredità. Sono dunque esclusi: il legatario[12], l’usufruttuario del patrimonio ereditario o di una sua quota[13], il legittimario pretermesso.[14]
1.2. Gli atti di vigilanza
Il potere di vigilanza del chiamato si sostanzia nel potere di accertare le possibili cause di un pregiudizio dello stato giuridico e del valore economico del patrimonio ereditario.
In altre parole, il chiamato, per poter individuare le azioni da intraprendere a tutela del patrimonio ereditario, deve poter conoscere anche nel dettaglio lo stato giuridico e di fatto di tutti beni facenti parte dell’asse ereditario. Tale potere, peraltro, è indispensabile anche per poter valutare se accettare, eventualmente con beneficio di inventario, o rinunziare all’eredità.
A seconda del contenuto dei beni ereditari, il chiamato potrà:
· richiedere documentazione;
· accedere agli atti;
· effettuare accessi agli immobili;
· verificare la consistenza dei beni;
· esaminare scritture contabili e registri;
· accertare i titoli di possesso dei beni ereditari;
· partecipare alle operazioni d’inventario;
· accedere ai documenti bancari del de cuius.
Gli atti di vigilanza possono fornire al chiamato gli elementi di giudizio necessari per stabilire il tempo nel quale agire e identificare le eventuali modalità di intervento.[15]
È bene osservare sin da ora che il chiamato all’eredità può richiedere a coloro che hanno trattato dati[16] personali del de cuius, tutte le informazioni che ritiene opportune avvalendosi dell’art. Art. 2 terdecies del D. Lgs. 10 agosto 2018 n. 101 di adeguamento della normativa nazionale (D. Lgs. n. 196/2003, c.d. Codice Privacy) alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.[17]
1.3. Gli atti conservativi
Direttamente collegato al potere di vigilanza è il potere del chiamato di compiere atti conservativi sui beni ereditari al fine di proteggerli e di scongiurare che possano dunque derivare danni allo stato giuridico o di fatto del patrimonio ereditario.[18]
Non è possibile fornire un’elencazione precisa di tutti gli atti conservativi, ma certamente vi rientrano tutti quegli atti diretti a salvaguardare il patrimonio ereditario dai pericoli che possono minacciarlo.[19]
Tra questi vi sono tutte le attività non solo di carattere giudiziale (come già si è detto e si dirà in prosieguo), ma altresì di carattere stragiudiziale, volte a impedire la dispersione dei beni ereditari o a recuperare parte del patrimonio.[20]
Il chiamato all’eredità, sempre che ne ricorra l’urgenza o l’indilazionabilità e senza che ciò implichi accettazione di eredità, potrà quindi, a titolo esemplificativo:
– immettersi nel possesso dei beni ereditari[21];
– raccogliere i frutti dei beni caduti in successione[22];
– effettuare interventi manutentivi e di riparazione dei beni urgenti[23];
– trascrivere l’atto di acquisto effettuato dal de cuius[24];
– iscrivere un’ipoteca che gli spetta[25];
– registrare e trascrivere un testamento[26];
– rinnovare un’ipoteca[27];
– interrompere la prescrizione[28];
– costituire in mora un debitore[29];
– compiere atti volti a impedire la decadenza[30];
– compiere atti volti a impedire sanzioni che ricadrebbero sull’eredità;
– presentare la dichiarazione di successione[31];
– pagare l’imposta di successione[32];
– partecipare alle assemblee condominiali[33];
– pagare debiti ereditari con denaro proprio[34];
– pagare, con denaro dell’eredità, le spese derivanti dalla sua amministrazione[35];
– pagare, con denaro dell’eredità, le spese funerarie e di assistenza del defunto degli ultimi sei mesi[36];
– richiedere la nomina del cancelliere per l’inventario;
– richiedere l’apposizione dei sigilli.
In ogni caso, qualsiasi atto compia il chiamato all’eredità, è opportuno che venga specificato sempre chiaramente la sua qualità, le ragioni di urgenza e di indifferibilità dell’atto compiuto e la finalità conservativa in forza del quale agisce.
Se è vero, infatti, che l’accettazione tacita si configura ogni qual volta il chiamato compie un atto che presuppone la sua volontà di accettare e che non avrebbe diritto a fare se non nella qualità di erede (cfr. ex art. 476 c.c.), è altrettanto vero che alcuni atti conservativi possono essere di dubbia qualificazione o interpretazione, sicché è consigliata l’adozione di opportune cautele, al fine di sgombrare il campo da possibili equivoci.
2. Gli atti di amministrazione (ordinaria e straordinaria) e di disposizione
Gli atti di amministrazione temporanea, ordinaria o straordinaria, che il chiamato può compiere sono sostanzialmente destinati a mantenere la produttività e il valore economico del patrimonio ereditario, più che la sua integrità.
Anche in questo caso, tuttavia, l’amministrazione che il chiamato può compiere deve essere caratterizzata dall’urgenza e indifferibilità rispetto al pericolo che il patrimonio perda di valore[37].
Gli atti che possono essere compiuti risultano i più diversi. Per tale ragione, anche in questo caso, non è possibile fornirne un elenco tassativo, ma solo esemplificativo.
Tra gli atti di ordinaria amministrazione possiamo annoverare tutti quegli atti che non incidono sulla sostanza del patrimonio[38], e cioè:
– le riparazioni ordinarie dei beni ereditari;
– l’intimazione di sfratto;
– la rinnovazione di un contratto di locazione;
– la continuazione degli affari del de cuius;
– la coltivazione di un fondo;
– la raccolta dei frutti;
– la riscossione di debiti (solo se vi sono gravi ragioni di urgenza). [39]
Per quanto concerne gli atti di straordinaria amministrazione, invece, l’art. 460 c.c. menziona le seguenti ipotesi:
– la vendita delle cose che non si possono conservare, ovvero di tutti quei beni deperibili che, se conservati, perderebbero il loro valore[40];
– la vendita delle cose la cui conservazione importa grave dispendio economico, ovvero di tutti quei beni le cui spese di conservazione rendono conveniente la loro vendita.
I beni che possono essere venduti sono tanto i beni mobili quanto quelli immobili, ma in entrambi i casi sarà necessaria l’autorizzazione del Tribunale.
L’autorizzazione si rende necessaria non tanto e non solo ai fini della vendita, ma ancor più al fine di evitare che il comportamento del chiamato possa considerarsi quale accettazione tacita [41].
Problemi possono sorgere per gli atti di straordinaria amministrazione soggetti a pubblicità immobiliare.
Ed invero, quanto all’atto di alienazione (o di acquisto), questi dovrà comprendere la clausola “per conto di chi spetta”, tenuto conto che il caso della vendita effettuata dal chiamato e la fattispecie di cui all’art. 1513 c.c. sono del tutto assimilabili; quanto invece alla trascrizione, il soggetto “contro” il quale andrà eseguita la trascrizione non potrà che essere identificato nel chiamato all’eredità (che non è ancora erede e potrebbe non esserlo mai), ma dovrà essere identificato nel defunto.[42]
[1] Bonilini, Manuale di diritto ereditario e delle donazioni, cit., p. 99.
[2] Carnevale, Art. 460 poteri del chiamato prima dell’accettazione, cit., p. 68.
[3] Natoli, L’amministrazione dei beni ereditari. L’amministrazione durante il periodo antecedente all’accettazione dell’eredità, cit., p. 53.
[4] Carnevale, Art. 460 poteri del chiamato prima dell’accettazione, cit., p. 61; Cass. 21 luglio 1969, n. 2745, in Giust. civ., 1969, I, 689; Cass. 8 agosto 1957, n. 3366, in Mass. Giust. civ., 1957, 1257. La questione se l’usufrutto (generale) attribuisca la qualità di erede o di legatario è ancora dibattuta, tenuto conto altresì che l’orientamento della Suprema Corte non è univoco. L. Ferri, Disposizioni generali sulle successioni, cit., p. 50; Cicu, Successioni per causa di morte, parte generale. Delazione e acquisto dell’eredità. Divisione ereditaria, in Trattato di diritto civile e commerciale, diretto da A. Cicu e F. Messineo, Giuffrè, 1961, p. 29.
[5] Iaccarino, Successioni e donazioni, cit., p. 189; Di Marzio, I poteri del chiamato prima dell’accettazione, cit., p. 65; Cass. 21 luglio 1969, n. 2745, in Giust. civ., 1969, I, 689; Cass. 18 maggio 1995, n. 5463, in Giust. civ., 1997, I, 215.
[6] Cass. 28 gennaio 2005, n. 1741, in Mass. Giust. civ., 2005, p. 1.
[7] Di Lorenzo, L’amministrazione del patrimonio ereditario prima dell’acquisto. I poteri del chiamato, in Trattato di diritto delle successioni, Vol. I, diretto da G. Bonilini, 2009, Giuffrè, p. 1164.
[8] Di Lorenzo, L’amministrazione del patrimonio ereditario prima dell’acquisto. I poteri del chiamato, cit., p.1164.
[9] Cass. 28 gennaio 2005, n. 1741, in Mass. Giur. It., 2005, 1.
[10] Trib. Chieti, 30 novembre 1948, in Foro it., 1949, I, c. 1263.
[11] Cass. 13 agosto 1951, n. 2511, in Rep. Foro It., 1951, voce Successione legittima o testamentaria, n. 67.
[12] Cass. 17 dicembre 1969, n. 2745, in Giust. civ., 1969, I, 689.
[13] Cass. 8 agosto 1957, n. 3366, in Mass. Giust. civ, 1957, 1257.
[14] Cass. 23 ottobre 1954, n. 4037, in Foro it., 1955, I, c. 7.
[15] Di Lorenzo, L’amministrazione del patrimonio ereditario prima dell’acquisto. I poteri del chiamato, cit., p. 1170.
[16] Per dato personale deve intendersi ai sensi dell’art. 4, n. 1, del Regolamento UE n. 679/2016: “qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale”.
[17] Il Considerando n. 27 del Regolamento UE n. 679/2016 dispone infatti che il Regolamento non si applica ai dati personali delle persone decedute e che gli Stati membri possono prevedere norme specifiche per tali trattamenti.
[18] Di Lorenzo, L’amministrazione del patrimonio ereditario prima dell’acquisto. I poteri del chiamato, cit., p.1170.
[19] Natoli, L’amministrazione dei beni ereditari. L’amministrazione durante il periodo antecedente all’accettazione dell’eredità, cit., p.161
[20] Iaccarino, Successioni e donazioni, cit., p. 189.
[21] Cass. 3 maggio 1956, n. 1383, in Foro it., 1957, I, c.1817; Cass. 12 gennaio 1996, n. 178, in Giust. civ., 1997, I, 215; Cass. 15 febbraio 2005, n. 3018, in Rep. Foro it., 2005, Successione ereditaria, c.93; Di Marzio, I poteri del chiamato prima dell’accettazione, cit., p. 70.
[22] Natoli, L’amministrazione dei beni ereditari. L’amministrazione durante il periodo antecedente all’accettazione dell’eredità, cit., p.169.
[23] Natoli, L’amministrazione dei beni ereditari. L’amministrazione durante il periodo antecedente all’accettazione dell’eredità, cit., p.169.
[24] Natoli, L’amministrazione dei beni ereditari. L’amministrazione durante il periodo antecedente all’accettazione dell’eredità, cit., p.169.
[25] Natoli, L’amministrazione dei beni ereditari. L’amministrazione durante il periodo antecedente all’accettazione dell’eredità, cit., p.169.
[26] Cass. 9 gennaio 1064, n. 37, in Giust. civ., 1964, I, 586.
[27] Di Marzio, I poteri del chiamato prima dell’accettazione, cit., p. 71.
[28] Bonilini, Manuale di diritto ereditario e delle donazioni, p. 99; Di Marzio, I poteri del chiamato prima dell’accettazione, cit., p. 71; Natoli, L’amministrazione dei beni ereditari. L’amministrazione durante il periodo antecedente all’accettazione dell’eredità, cit., p.172.
[29] Di Marzio, I poteri del chiamato prima dell’accettazione, cit., p. 71; Natoli, L’amministrazione dei beni ereditari. L’amministrazione durante il periodo antecedente all’accettazione dell’eredità, cit., p.172.
[30] Di Marzio, I poteri del chiamato prima dell’accettazione, cit., p. 71; Natoli, L’amministrazione dei beni ereditari. L’amministrazione durante il periodo antecedente all’accettazione dell’eredità, cit., p.172.
31] Cass. 18 maggio 1995, n. 5463, in Giust. civ., 1997, I, 215.
[32] Cass. 18 maggio 1995, n. 5463, in Giust. civ., cit..
[33] Cass. 1 luglio 2005, n. 14065, in Arch. locaz. e cond., 2006, 44.
[34] Cass. 5 novembre 1987, n. 8123, in Rep. Giust. civ., 1987, Successioni in genere, n. 12.
[35] Di Marzio, I poteri del chiamato prima dell’accettazione, cit., p. 74.
[36] Di Marzio, I poteri del chiamato prima dell’accettazione, cit., p. 74; Natoli, L’amministrazione dei beni ereditari. L’amministrazione durante il periodo antecedente all’accettazione dell’eredità, cit., p.177.
[37] Bonilini, Manuale di diritto ereditario e delle donazioni, cit., p. 99.
[38] Natoli, L’amministrazione dei beni ereditari. L’amministrazione durante il periodo antecedente all’accettazione dell’eredità, cit., p. 205.
[39] Di Marzio, I poteri del chiamato prima dell’accettazione, cit., p. 65; L. Ferri, Disposizioni generali sulle successioni, cit., p. 127.
[40] Di Marzio, I poteri del chiamato prima dell’accettazione, cit., p. 82.
[41] Carnevale, Art. 460 poteri del chiamato prima dell’accettazione, cit., 2005, p. 68.
[42] Iaccarino, Successioni e donazioni, cit., p. 191.