L’art. 602 c.c. offre margine per ipotizzare una configurabilità del testamento olografo con (firma) scrittura grafometrica in ambito digitale, in quanto la disposizione non precisa quale debba essere lo strumento a mezzo del quale il documento debba essere redatto né, tanto meno, il supporto.
Una parte della dottrina, in occasione dell’entrata in vigore del DPR n. 513/1997, ha ipotizzato, facendo leva sulla natura di scrittura privata del testamento, che l’art. 602 c.c. potesse ritenersi rispettato qualora fosse stato il testatore medesimo a utilizzare lo strumento informatico, essendo la firma autografa equiparabile alla firma avanzata, qualificata o digitale.
Oggi, tale conclusione non è più così temeraria grazie all’avvento della c.d. firma grafometrica, valevole quale firma elettronica avanzata: il sottoscrittore, utilizzando uno stilo particolare (alimentato o non alimentato) attraverso il quale il sistema acquisisce i parametri biometrici tipici del firmatario e li codifica creando un legame univoco e inscindibile tra questa e il documento, sottoscrive su un dispositivo in grado di raccogliere il tratto della sottoscrizione (ovvero una “tavoletta” digitalizzatrice) il documento informatico.
L’identificazione biometrica della firma si basa, come nel caso di scrittura autografa, su parametri grafometrici tipici del firmatario, quali: a) la pressione della mano sulla superficie; b) la velocità del tratto; l’accelerazione; d) il movimento aereo; e) il ritmo di scrittura.
Alla luce delle caratteristiche tecniche che presenta, la tecnologia grafometrica potrebbe trovare applicazione anche in ambito testamentario. Le obiezioni sollevate da una parte della dottrina circa l’impossibilità di considerare autografa una firma apposta su una superficie inidonea ad imprime il segno grafico del redigente non sono, infatti, insuperabili: il sistema grafometrico da solo non potrebbe garantire quella sicurezza sull’autenticità della scrittura e della sottoscrizione tipici dell’olografia, ma con gli opportuni adattamenti tecnici e “procedurali” potrebbe comunque essere utilizzata.
Attualmente, tuttavia, la firma grafometrica è utilizzabile solo nell’ambito di un rapporto contrattuale e laddove non sia richiesta la forma scritta ad substantiam e l’atto abbia ad oggetto beni immobili. Dunque, il testamento con scrittura grafometrica non è valido.
Le problematiche sopra evidenziate potrebbero tuttavia essere superate se la firma grafometrica fosse valutata come tale, ovverosia esulando dal contesto delle firme elettroniche. Invero, la firma grafometrica potrebbe essere equiparata ad una semplice firma autografa che, anziché essere apposta con uno strumento grafico su foglio di carta, viene apposta su di uno speciale foglio elettronico.
Oggi associare il documento al (solo) foglio di carta costituisce soltanto un pregiudizio di tipo culturale.
La sottoscrizione, per tradizione, viene intesa come quel segno grafico apposto da una persona con l’inchiostro sulla carta che si caratterizza per: – le peculiari tracce lasciate dal gesto personalissimo del sottoscrittore che possono essere oggetto di perizia calligrafica; – la possibilità di associare il documento alla sottoscrizione; – la possibilità di conservare nel tempo l’associazione documento – sottoscrizione.
Se tali caratteristiche vengono mantenute anche grazie alla firma grafometrica (rectius, con la scrittura grafometrica), non si vede perché non si possa riconoscere a tale tipologia di firma elettronica lo stesso identico valore della firma autografa. Del resto, il gesto di firmare resta il medesimo, sia che si firmi su un tablet sia che si firmi su un pezzo di carta.
Per approfondimenti https://www.pacinieditore.it/prodotto/successione-patrimonio-digitale/